Con l’articolo 3 del D.L. 73/2022 (decreto semplificazioni) sono state apportate alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti.
In particolare:
– Lipe 2^ trimestre: la scadenza della presentazione della comunicazione è differita dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno
– Modelli Intrastat: il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat) può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le attuali scadenze di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissate al 31/05, 30/09, 30/11 e 28/02 dell’anno successivo.
Nel caso in cui l’imposta di bollo complessivamente dovuta per il primo trimestre dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il 30 settembre unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre.
Qualora, poi, l’imposta di bollo complessivamente dovuta per i primi due trimestri dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
La semplificazione introdotta incrementa ora da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.
Il decreto, già in vigore, deve essere convertito in legge entro il prossimo 20.08.2022, pertanto è suscettibile di modifiche/integrazioni.
Adempimento | Scadenze abrogate | Nuove scadenze |
Lipe secondo trimestre | 16 settembre 2022 | 30 settembre 2022 |
Intrastat | 25 del mese successivo al periodo di riferimento | 30 del mese successivo al periodo di riferimento |
Imposta di bollo su fatture elettroniche | – 31 maggio; – 30 settembre; – 30 novembre; – 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre | – 31 maggio; – 30 settembre; – 30 novembre; – 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre |