PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE 

Nel quadro della cd. “pace fiscale” regolata dalla Legge Finanziaria per il 2023, è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie in cui sono parte l’agenzia delle entrate o l’agenzia delle dogane. In particolare, rientrano nella definizione, quelle liti che risultano pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e a differenza delle precedenti definizioni, può beneficiarne ogni atto impugnato, non avendo rilievo se sia impositivo o solo liquidatorio (circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n.2). Per poter beneficiare della definizione è necessario presentare un apposito modello in via telematica per ogni lite (dunque per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso i distinti atti siano stati riuniti). 
Nel modello va indicata la tipologia di definizione indicando l’apposito codice. A seconda dello stato in cui si trova il giudizio e della parte soccombente, è infatti prevista una diversa riduzione degli importi previsti. Si riassumono nella tabella seguente le varie casistiche: 

Grado di giudizio ottenuto (al 1/1/2023) Riduzioni previste 
Nessuna sentenza / sentenza negativa Vanno pagate tutte le imposte (stralcio di sanzioni e interessi) 
Ricorso pendente iscritto in primo grado Va pagato il 90% delle imposte 
Accoglimento totale del ricorso in 1 grado Va pagato il 40% delle imposte 
Accoglimento del ricorso in 2 grado Va pagato il 15% delle imposte 
Liti pendenti in Cassazione, con agenzia soccombente negli altri gradi Va pagato il 5% delle imposte 
Accoglimento parziale  Va pagato il 40% delle imposte (se primo grado) o 15% delle imposte (se secondo grado) sulla parte favorevole della sentenza. Sulla parte sfavorevole della sentenza vanno pagate tutte le imposte 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza favorevole Va pagato il 15% delle sanzioni 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza negativa, pendenza di giudizio o ancora nessun giudizio Va pagato il 40% delle sanzioni 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con soccombenza reciproca Va pagato il 40% sulla parte sfavorevole, il 15% sulla parte favorevole 
Lite solo su sanzioni collegate al tributo che è stato pagato o definito Non è dovuto alcun importo 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Laddove gli importi superassero i 1.000 euro è possibile rateizzare il pagamento. 

Per dubbi o chiarimenti vi consigliamo di contattare il vostro referente in Studio.