Nel quadro della cd. “pace fiscale” regolata dalla Legge Finanziaria per il 2023, è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie in cui sono parte l’agenzia delle entrate o l’agenzia delle dogane. In particolare, rientrano nella definizione, quelle liti che risultano pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e a differenza delle precedenti definizioni, può beneficiarne ogni atto impugnato, non avendo rilievo se sia impositivo o solo liquidatorio (circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n.2). Per poter beneficiare della definizione è necessario presentare un apposito modello in via telematica per ogni lite (dunque per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso i distinti atti siano stati riuniti).
Nel modello va indicata la tipologia di definizione indicando l’apposito codice. A seconda dello stato in cui si trova il giudizio e della parte soccombente, è infatti prevista una diversa riduzione degli importi previsti. Si riassumono nella tabella seguente le varie casistiche:
Grado di giudizio ottenuto (al 1/1/2023) | Riduzioni previste |
Nessuna sentenza / sentenza negativa | Vanno pagate tutte le imposte (stralcio di sanzioni e interessi) |
Ricorso pendente iscritto in primo grado | Va pagato il 90% delle imposte |
Accoglimento totale del ricorso in 1 grado | Va pagato il 40% delle imposte |
Accoglimento del ricorso in 2 grado | Va pagato il 15% delle imposte |
Liti pendenti in Cassazione, con agenzia soccombente negli altri gradi | Va pagato il 5% delle imposte |
Accoglimento parziale | Va pagato il 40% delle imposte (se primo grado) o 15% delle imposte (se secondo grado) sulla parte favorevole della sentenza. Sulla parte sfavorevole della sentenza vanno pagate tutte le imposte |
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza favorevole | Va pagato il 15% delle sanzioni |
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza negativa, pendenza di giudizio o ancora nessun giudizio | Va pagato il 40% delle sanzioni |
Lite su sanzioni non collegate al tributo con soccombenza reciproca | Va pagato il 40% sulla parte sfavorevole, il 15% sulla parte favorevole |
Lite solo su sanzioni collegate al tributo che è stato pagato o definito | Non è dovuto alcun importo |
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Laddove gli importi superassero i 1.000 euro è possibile rateizzare il pagamento.
Per dubbi o chiarimenti vi consigliamo di contattare il vostro referente in Studio.