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Fringe benefits: incrementato a € 3.000 il limite di esenzione per il 2022 

Per il periodo d’imposta 2022, il D.L. 176/2022 (c.d. decreto Aiuti-quater) ha elevato a 3.000,00 euro il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di fringe benefits da parte dei datori di lavoro
Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i buoni spesa e i buoni carburante e, solo per il 2022, anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Il datore di lavoro li può riconoscere anche ad personam, quindi senza i vincoli che devono essere rispettati da altri strumenti di welfare aziendale. 
Tale beneficio non è elargibile ai dipendenti con auto aziendali in fringe benefit, poiché si supererebbe il predetto limite di esenzione fiscale e pertanto i buoni corrisposti sarebbero soggetti a tassazione. 
Per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 3.000,00 euro, il datore di lavoro potrà riconoscere ai dipendenti anche buoni benzina per un valore massimo di 200,00 euro come ulteriore beneficio. 
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti