Per il periodo d’imposta 2023, il D.L. n. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro) ha elevato a 3.000,00 euro il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di fringe benefits da parte dei datori di lavoro, ma soltanto per i lavoratori dipendenti e gli amministratori/collaboratori con figli fiscalmente a carico. Con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’erogazione di misure di welfare aziendale. Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate:
Chi può beneficiare della soglia di esenzione fino a 3.000 euro? Lavoratori dipendenti e/o percettori di reddito assimilato (quali ad esempio gli amministratori, co.co.co, ecc.), con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ovvero con figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro se di età inferiore a 24 anni, ovvero a 2.840,51 euro se maggiori di 24 anni. L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia “potenzialmente” a carico di entrambi, – benché l’intera detrazione sia fruita da solo uno dei due – e anche qualora non possa beneficiare della detrazione in quanto percettori dell’Assegno Unico Universale (AUU).L’erogazione di beni e servizi welfare, come sopra rappresentata, costituisce una possibilità e non un obbligo in capo al datore di lavoro, e pertanto l’erogazione potrà avvenire anche ad personam.
Quali misure di welfare vi rientrano? Beni ceduti e servizi prestati nonché rimborsi e somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, anche se erogati in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Vi rientrano altresì le auto aziendali, il pc aziendale, etc., e i flexible benefit previsti dalla contrattazione collettiva (CCNL Metalmeccanica industria, CCNL Metalmeccanica artigianato, etc.).
Con che modalità si può fruire dell’agevolazione? Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Qualora vengano meno i presupposti nel corso dell’anno, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
Per i lavoratori dipendenti e amministratori/collaboratori che non rientrano nella particolare “categoria” prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro nell’anno. Si ricorda che, nell’anno 2023, il datore di lavoro potrà anche erogare ai soli dipendenti (non agli amministratori/collaboratori) anche buoni benzina per un valore massimo di 200,00 euro come ulteriore beneficio, aggiuntivi anche rispetto ai fringe benefit con limite di 258,23 euro (o 3.000,00 euro per chi ha figli a carico). Tali buoni sono tuttavia esenti ai soli fini fiscali e non ai fini previdenziali, con la conseguenza che il loro valore dovrà essere assoggettato a contribuzione INPS sia a carico datore di lavoro che lavoratore.
Si invitano i clienti interessati a rivolgersi al proprio consulente del lavoro per ulteriori approfondimenti.
Lo studio rimane a diposizione per eventuali altre richieste.