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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE 

Nel quadro della cd. “pace fiscale” regolata dalla Legge Finanziaria per il 2023, è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie in cui sono parte l’agenzia delle entrate o l’agenzia delle dogane. In particolare, rientrano nella definizione, quelle liti che risultano pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e a differenza delle precedenti definizioni, può beneficiarne ogni atto impugnato, non avendo rilievo se sia impositivo o solo liquidatorio (circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n.2). Per poter beneficiare della definizione è necessario presentare un apposito modello in via telematica per ogni lite (dunque per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso i distinti atti siano stati riuniti). 
Nel modello va indicata la tipologia di definizione indicando l’apposito codice. A seconda dello stato in cui si trova il giudizio e della parte soccombente, è infatti prevista una diversa riduzione degli importi previsti. Si riassumono nella tabella seguente le varie casistiche: 

Grado di giudizio ottenuto (al 1/1/2023) Riduzioni previste 
Nessuna sentenza / sentenza negativa Vanno pagate tutte le imposte (stralcio di sanzioni e interessi) 
Ricorso pendente iscritto in primo grado Va pagato il 90% delle imposte 
Accoglimento totale del ricorso in 1 grado Va pagato il 40% delle imposte 
Accoglimento del ricorso in 2 grado Va pagato il 15% delle imposte 
Liti pendenti in Cassazione, con agenzia soccombente negli altri gradi Va pagato il 5% delle imposte 
Accoglimento parziale  Va pagato il 40% delle imposte (se primo grado) o 15% delle imposte (se secondo grado) sulla parte favorevole della sentenza. Sulla parte sfavorevole della sentenza vanno pagate tutte le imposte 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza favorevole Va pagato il 15% delle sanzioni 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con sentenza negativa, pendenza di giudizio o ancora nessun giudizio Va pagato il 40% delle sanzioni 
Lite su sanzioni non collegate al tributo con soccombenza reciproca Va pagato il 40% sulla parte sfavorevole, il 15% sulla parte favorevole 
Lite solo su sanzioni collegate al tributo che è stato pagato o definito Non è dovuto alcun importo 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Laddove gli importi superassero i 1.000 euro è possibile rateizzare il pagamento. 

Per dubbi o chiarimenti vi consigliamo di contattare il vostro referente in Studio. 

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LEGGE FINANZIARIA 2023 – ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 

E’ stata introdotta la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati all’Agente delle Riscossioni dall’1.1.2000 al 30.6.2022. È stata prevista la possibilità di stralciare:
– interessi (anche di mora);
– somme maturate a titolo di aggio;
– sanzioni amministrative.
Rimangono escluse dalla sanatoria:
– risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
– IVA riscossa all’importazione 27;
– somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune, ex art. 16 del regolamento UE del Consiglio 13.7.2015 n. 2015/1589;
– crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna 28.
Rientrano nella definizione non solo i ruoli ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS. I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV,…) non rientrano automaticamente nella rottamazione,  occorre una delibera dell’ente previdenziale. Nel caso di ruoli si consiglia di contattare la propria Cassa previdenza di riferimento.
MODALITA’ RICHIESTA STRALCIO
– va presentata opportuna domanda di stralcio entro il 30.4.2023 utilizzando il modello approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/);
– entro il 30 giugno 2023, l’Agente della Riscossione invierà ai contribuenti l’esito della domanda di definizione agevolata dei ruoli, nonché l’ammontare complessivo da pagare insieme alle singole rate, nel caso venga scelto il pagamento rateale (max 18 rate).

TermineAdempimento
30.04.2023Presentazione dell’istanza
30.06.2023Liquidazione delle rate
31.07.2023Pagamento in un’unica soluzione o della prima rata
30.11.2023Pagamento della seconda rata

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione contattare il proprio referente in Studio.

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LEGGE FINANZIARIA 2023 – DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI 

La Legge Finanziaria 2023 ha introdotto la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, c.d. avvisi bonari.  Viene prevista la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni al 3% in luogo del 30% (ridotto al 10%) per gli avvisi bonari aventi ad oggetto dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023 o che a tale data non sia ancora stata recapitata la comunicazione. Potranno beneficiare della definizione agevolata anche gli avvisi per quali, a prescindere dal periodo di imposta, sia già in corso una rateizzazione al 01.01.2023
OGGETTO 
– comunicazioni, già recapitate, per le quali al 1° gennaio non è ancora scaduto il termine per il pagamento delle somme dovute o della prima rata; 
– comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023; 
– rateizzazioni in corso (non rileva il periodo d’imposta di riferimento). 
MODALITA’ 
– rateizzazione in corso: la definizione si perfeziona con il pagamento, secondo l’originaria scadenza, delle somme dovute, degli interessi nonché delle sanzioni ricalcolate nella misura del 3%; 
– nuova rateizzazione: l’Agenzia Entrate ha messo a disposizione l’apposita funzione sul sito istituzionale. 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione contattare il proprio referente in Studio.

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NUOVO LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE E PAGAMENTI TRAMITE CARTE ELETTRONICHE 

La Legge Finanziaria 2023 interviene modificando l’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007. A seguito di tale modifica, a partire dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.0000,00 fino al 31/12/2022)  il limite previsto il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore. Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000. 
Rimane confermata l’applicazione della sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione, nel caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi.  La sanzione scatta in caso di mancata accettazione da parte dei suddetti soggetti di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo superiore a € 60

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Smart working: ritorna in vigore la normativa ordinaria. 

A partire dal 1° gennaio 2023 è tornata in vigore la normativa ordinaria sullo smart working, la quale prevede che per tutte le tipologie di lavoratori, ad eccezione dei lavoratori cd “fragili”, lo smart working è ammesso solo in presenza di accordo scritto tra Azienda e dipendente. 
Le comunicazioni riguardanti gli accordi per prestazioni di lavoro in modalità agile devono essere inviate al Ministero entro 5 giorni dalla data di inizio/proroga dello smart working. 
La preghiamo pertanto di contattarci nel caso in cui nel 2023 doveste ricorrere a questa modalità di lavoro, in modo da poter adempiere tempestivamente alle prescrizioni di legge. 

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NUOVO MODELLO “RAP” PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI COMODATI

A partire dallo scorso 20/12/2022 è possibile utilizzare il nuovo Modello “RAP” (Registrazione Atti Privati), per la registrazione telematica dei contratti di comodato (successivamente il modello verrà esteso a tutti gli atti privati). Il nuovo modello, approvato dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere presentato in via telematica direttamente da parte del soggetto interessato o tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 15 DM 31/7/98, mediante l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Al modello andranno allegati:
– copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti
– copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare.
La presentazione del modello può essere effettuata anche direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, presentando il Modello RAP firmato unitamente all’atto da registrare.

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