Dal 1° gennaio 2024, i soggetti che rientrano nel regime forfettario, dovranno emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate. Il sistema della fatturazione elettronica verrà esteso quindi a tutta la platea dei forfettari, anche a quelli che finora erano rimasti esclusi (solamente con alcune eccezioni che riguardano il settore sanitario).A partire dal 1° gennaio 2024:
• i contribuenti forfettari
• quelli in regime di vantaggio
• le ASD o SSD dotate di partiva iva
Dovranno dotarsi del sistema di fatturazione elettronica. L’ambito applicativo della fattura elettronica (FE) sarà quindi allargato ed esteso.
Fatturazione elettronica per i forfettari: da quando è già obbligatoria?
La fattura elettronica era già stata resa obbligatoria a partire dal 01° luglio 2022 per coloro che si trovavano in regime forfettario e avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Di conseguenza chi aveva superato tale soglia, dal 1° luglio 2022, si era adeguato alla nuova modalità di fatturazione. Per gli altri, rimaneva invece una facoltà, ossia potevano scegliere se mantenere l’attuale regime di fatturazione oppure se aderire alla FE.
Cosa cambia dal 01° gennaio 2024?
A partire dal 1° gennaio 2024, pertanto, tutti i contribuenti forfettari saranno obbligati all’emissione di fattura in formato elettronico, rispettando le tempistiche standard.Si ricorda che l’essere attratti negli obblighi del c.d. “fisco elettronico” non comporta solo l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico (con conseguente assolvimento virtuale dell’imposta di bollo), ma anche l’obbligo di ricevere nel medesimo formato le fatture passive. Inoltre, a partire da tale momento, lo stesso è anche obbligato alla “gestione elettronica” delle operazioni transfrontaliere, ovvero mediante l’emissione di files in formato XML conformi al tracciato previsto dalla vigente normativa.
Restano valide alcune eccezioni?
L’obbligo di fattura elettronica da parte di professionisti del settore sanitario prevede anche nel 2024 delle eccezioni.
In sintesi: se la fattura riguarda una prestazione sanitaria a società sportiva (es. medicina dello sport) oppure nei confronti di un centro o un poliambulatorio con cui si collabora, rimane obbligatoria l’emissione della fattura elettronica. Nel caso in cui la prestazione sanitaria è rivolta ad un paziente (persona fisica), queste prestazioni non sono soggette a fatturazione elettronica ma solo alla trasmissione al Sistema di Tessera Sanitaria.
Per qualsiasi lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti ed eventuali altri richieste.