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IMPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE EFFETTUATI DA SUBVETTORI – IMPORTANTI NOVITA’

Con l’introduzione del terzo comma dell’articolo 9 del Dpr n. 633/1972 sono da ritenersi esclusi dalla previsione di non imponibilità – e sono quindi generalmente soggetti a Iva – i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:
– dall’esportatore
– dal titolare del regime di transito
– dall’importatore
– dal destinatario dei beni
– dal prestatore di servizi di spedizione internazionale
– dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali
Per espressa previsione normativa tali regole si applicano ai servizi di trasporto effettuati a partire dal 1° gennaio 2022.